Decreto “Cura Italia”

Accordo con i sindacati di categoria

Il Decreto “Cura Italia” contiene una serie di misure a sostegno delle imprese, dei lavoratori e delle famiglie, al fine di fare fronte all’emergenza pandemica in corso.

A tal proposito, per quanto riguarda la gestione del rapporto di lavoro e degli adempimenti connessi, alcune anticipazioni in merito agli interventi più importanti possono essere così sintetizzate:

    1. Sospensione del versamento delle ritenute d’acconto, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, fino alla data del 31 maggio 2020;
    2. AMMORTIZZATORI SOCIALI:

      a) Viene consentito l’accesso alla Cassa Integrazione a tutte le categorie di datori di lavoro (anche quelli con meno di 5 dipendenti e, comunque che hanno già avuto accesso alla CIGS o ad assegni di solidarietà per altre causali) e a tutte le categorie di lavoratori. L’accesso al trattamento di integrazione salariale (in deroga oppure in via ordinaria a seconda dei casi e dei settori di attività) sarebbe consentito sulla base di una causale specifica legata al COVID-19 ed il trattamento dovrebbe avere una durata massima di 9 settimane complessive. La procedura dovrebbe essere semplificata e non dovrebbe prevedere un accordo sindacale;

      b) Viene potenziato il Fondo di Integrazione Salariale per tutte le aziende anche con meno di 50 dipendenti.

    3. LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE:

      a) Lavoro agile:
      tale modalità di esecuzione della prestazione (che consente lo svolgimento della attività anche presso il proprio domicilio o in altro luogo diverso dalla sede di lavoro – per qualsiasi approfondimento leggi qui), è stato di recente già semplificato, da ultimo, dal DPCM 8 marzo 2020 (clicca qui) che ha consentito la applicazione a tutti i lavoratori ed a tutti i datori di lavoro con una procedura semplificata.
      Il decreto introduce delle ulteriori novità, determinando:

      • una priorità nella concessione di tale modalità di esecuzione del rapporto in favore di lavoratori che ne facciamo richiesta ed abbiamo comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa;
      • un obbligo (sempre che sia compatibile con le caratteristiche della impresa e, aggiungo, con le mansioni del lavoratore) di autorizzare la modalità di lavoro agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri riabilitativi chiusi dal provvedimento;

lavorare da casa

b)Congedi in favore dei lavoratori del settore privato e bonus baby sitter:

A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.

La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni.

In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate.

c) Permessi retribuiti L.104/92:

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

d) Premio ai lavoratori dipendenti:

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000,00 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

e) Quarantena (sorveglianza attiva):

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

f) Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonchè del settore sanitario privato accreditato:

A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo del lavoro indennizzato.
L’erogazione dell’indennità, nonchè l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

g) Proroga dei termini decadenziali di previdenza ed assistenza:

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

Decreto "Cura Italia"

Nei prossimi giorni, vi forniremo dei singoli approfondimenti in riferimento a ciascuna delle fattispecie che sono state sopra indicate.

È bene precisare che le misure che sono state adottate dal governo dovranno poi essere collocate in ogni singolo contesto produttivo e dovranno essere singolarmente applicate per ogni azienda a seconda delle esigenze e delle necessità.

Il nostro studio è disponibile a fornire una prima consulenza gratuita e a fornire tutto il necessario supporto per valutare, rispetto alle vostre esigenze quali sono le misure che potrebbero essere applicate e con quali modalità.

Inoltre, il nostro studio fornisce assistenza e consulenza (la prima gratuita) in riferimento ai trattamenti di Cassa Integrazione a cui potrebbero avere le aziende (ed i relativi dipendenti).

ciao

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