La Cassa Integrazione in deroga (detta anche CIGD) è uno degli strumenti che il Decreto “Cura Italia” prevede a sostegno delle imprese e dei lavoratori, al fine di fare fronte all’emergenza pandemica in corso.
Tale cassa è stata disciplinata con una causale specifica (legata all’emergenza sanitaria in corso) e, nella sostanza, estende, in via eccezionale, la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali a tutti i datori di lavoro (anche con un solo dipendente) ed a tutti i lavoratori di tutti i settori (anche quelli che normalmente non possono godere di questo tipo di sostegno).
Tra i requisiti essenziali della Cassa vi sono i seguenti (in merito cfr. anche Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 e messaggio INPS n. 1287 del 20 marzo 2020):
a) Possono accedere alla cassa integrazione in deroga tutti i datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore) per i quali non trovano applicazione gli altri ammortizzatori sociali, indipendentemente dal numero di dipendenti (pertanto, si può accedere alla cassa anche con un solo dipendente).
Peraltro, possono accedere a questo ammortizzatore tutte le aziende che hanno diritto alla sola CIGS (che non prevede quale causale appunto quella del Covid-19), come ad es. le aziende che operano nel settore turistico e le aziende commerciali con più di 50 dipendenti.
Tra gli esempi più rilevanti possiamo avere:
- le aziende dei servizi;
- altre aziende che operano nel settore commercio e terziario con oltre 50 dipendenti (le aziende che operano nel settore commercio con meno di 50 dipendenti possono accedere alla CIGO);
- le aziende e gli imprenditori agricoli (anche individuali) di qualsiasi dimensione;
- le aziende e gli imprenditori (anche individuali) che operano nel settore della pesca;
- le aziende e gli imprenditori (anche individuali) che operano nel settore del turismo;
- altre attività di produzione, commercio e trasporto di beni e servizi che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Ordinaria o che non possono accedere all’assegno ordinario;
- ristoranti, bar, rosticcerie, pizzerie ed altre attività di somministrazione o di commercio di prodotti (indipendentemente dal numero di dipendenti, anche con un solo dipendente);
- negozi di ogni genere;
- Cooperative;
- Onlus, associazioni ed altre aziende che operano nel sociale.
b) L’accesso alla cassa prevede il pagamento di una somma corrispondente all’80% della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti, con contratti di lavoro subordinato (pertanto, con esclusione degli agenti e dei collaboratori per i quali sono previste altre misure), delle società che la richiedono;
c) È previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS della relativa indennità ed è prevista la contribuzione figurativa (pertanto, nel periodo di Cassa, non vi è alcun onere a carico del datore di lavoro);
d) In merito alla durata la cassa essere richiesta nell’intervallo di tempo dal 23 febbraio 2020 alla data del 31 agosto 2020, per un periodo di 9 settimane (al termine di tale periodo si possono richiedere altri ammortizzatori qualora se ne abbia diritto);
e) La procedura per l’accesso ai fondi sarà determinata su base regionale e sulla base di accordi che la stessa Regione dovrà fare con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi (si pubblicano gli accordi inerenti le Regioni Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte);
f) L’unica eccezione è stata prevista per le aziende con sedi in almeno in n. 5 Regioni per le quali l’accordo potrà essere sottoscritto dinanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (anche in via telematica). Tuttavia, con tempi più lunghi, in quanto è previsto che il Ministero risponde entro 30 giorni (mentre i tempi delle Regioni potrebbero essere, sulla base di quanto preannunciato e promesso, più brevi anche se poi varieranno da Regione a Regione);
g) L’INPS, proprio con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, ha chiarito anche che eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa alla presentazione della domanda ed all’accoglimento della stessa;
h) Le risorse (stanziate su base regionale) sono limitate e, pertanto, al fine di evitare che la domanda non venga evasa per carenza di fondi, è fondamentale muoversi immediatamente (le domande verranno analizzate, su base regionale, in ordine cronologico di presentazione).
Peraltro, il Decreto “Cura Italia” ha, anche sospeso, i licenziamenti (per ragioni economiche e collettivi) per n. 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020). Pertanto, la Cassa costituisce l’unico strumento di sostegno per i datori di lavoro che consente un sostanziale risparmio del costo del lavoro.
Il nostro studio è disponibile a fornire una prima consulenza gratuita (su tutto il territorio nazionale con collegamento via skype) e a fornire tutto il necessario supporto al fine della predisposizione e della finalizzazione di tutto quanto necessario per la pratica della Cassa Integrazione in deroga.
In allegato l’accordo quadro approvato dalle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte