Cassa Integrazione in Deroga (aggiornamento)

Cassa Integrazione in Deroga o CIGD

La Cassa Integrazione in deroga (detta anche CIGD) è uno degli strumenti che il Decreto “Cura Italia” prevede a sostegno delle imprese e dei lavoratori, al fine di fare fronte all’emergenza pandemica in corso.

Tale cassa è stata disciplinata con una causale specifica (legata all’emergenza sanitaria in corso) e, nella sostanza, estende, in via eccezionale, la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali a tutti i datori di lavoro (anche con un solo dipendente) ed a tutti i lavoratori di tutti i settori (anche quelli che normalmente non possono godere di questo tipo di sostegno).

Cassa Integrazioen in Deroga Articolo Aggiornato

Tra i requisiti essenziali della Cassa vi sono i seguenti (in merito cfr. anche Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 e messaggio INPS n. 1287 del 20 marzo 2020):

a) Possono accedere alla cassa integrazione in deroga tutti i datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore) per i quali non trovano applicazione gli altri ammortizzatori sociali, indipendentemente dal numero di dipendenti (pertanto, si può accedere alla cassa anche con un solo dipendente).

Peraltro, possono accedere a questo ammortizzatore tutte le aziende che hanno diritto alla sola CIGS (che non prevede quale causale appunto quella del Covid-19), come ad es. le aziende che operano nel settore turistico e le aziende commerciali con più di 50 dipendenti.

Tra gli esempi più rilevanti possiamo avere:

    • le aziende dei servizi;
    • altre aziende che operano nel settore commercio e terziario con oltre 50 dipendenti (le aziende che operano nel settore commercio con meno di 50 dipendenti possono accedere alla CIGO);
    • le aziende e gli imprenditori agricoli (anche individuali) di qualsiasi dimensione;
    • le aziende e gli imprenditori (anche individuali) che operano nel settore della pesca;
    • le aziende e gli imprenditori (anche individuali) che operano nel settore del turismo;
    • altre attività di produzione, commercio e trasporto di beni e servizi che non rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Ordinaria o che non possono accedere all’assegno ordinario;
    • ristoranti, bar, rosticcerie, pizzerie ed altre attività di somministrazione o di commercio di prodotti (indipendentemente dal numero di dipendenti, anche con un solo dipendente);
    • negozi di ogni genere;
    • Cooperative;
    • Onlus, associazioni ed altre aziende che operano nel sociale.

b) L’accesso alla cassa prevede il pagamento di una somma corrispondente all’80% della retribuzione per tutti i lavoratori dipendenti, con contratti di lavoro subordinato (pertanto, con esclusione degli agenti e dei collaboratori per i quali sono previste altre misure), delle società che la richiedono;

c) È previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS della relativa indennità ed è prevista la contribuzione figurativa (pertanto, nel periodo di Cassa, non vi è alcun onere a carico del datore di lavoro);

Accordo quadro con le regioni cassa integrazione in deroga

d) In merito alla durata la cassa essere richiesta nell’intervallo di tempo dal 23 febbraio 2020 alla data del 31 agosto 2020, per un periodo di 9 settimane (al termine di tale periodo si possono richiedere altri ammortizzatori qualora se ne abbia diritto);

e) La procedura per l’accesso ai fondi sarà determinata su base regionale e sulla base di accordi che la stessa Regione dovrà fare con i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi (si pubblicano gli accordi inerenti le Regioni Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte);

f) L’unica eccezione è stata prevista per le aziende con sedi in almeno in n. 5 Regioni per le quali l’accordo potrà essere sottoscritto dinanzi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (anche in via telematica). Tuttavia, con tempi più lunghi, in quanto è previsto che il Ministero risponde entro 30 giorni (mentre i tempi delle Regioni potrebbero essere, sulla base di quanto preannunciato e promesso, più brevi anche se poi varieranno da Regione a Regione);  

g) L’INPS, proprio con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, ha chiarito anche che eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa alla presentazione della domanda ed all’accoglimento della stessa;

h) Le risorse (stanziate su base regionale) sono limitate e, pertanto, al fine di evitare che la domanda non venga evasa per carenza di fondi, è fondamentale muoversi immediatamente (le domande verranno analizzate, su base regionale, in ordine cronologico di presentazione).

sospensione dei licenziamenti cassa integrazione in deroga

Peraltro, il Decreto “Cura Italia” ha, anche sospeso, i licenziamenti (per ragioni economiche e collettivi) per n. 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020). Pertanto, la Cassa costituisce l’unico strumento di sostegno per i datori di lavoro che consente un sostanziale risparmio del costo del lavoro. 

Il nostro studio è disponibile a fornire una prima consulenza gratuita (su tutto il territorio nazionale con collegamento via skype) e a fornire tutto il necessario supporto al fine della predisposizione e della finalizzazione di tutto quanto necessario per la pratica della Cassa Integrazione in deroga.

In allegato l’accordo quadro approvato dalle Regioni Lazio, Liguria, Lombardia e Piemonte

ciao

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *