La Cassa Integrazione Ordinaria (detta anche CIGO) è uno degli strumenti che il Decreto “Cura Italia” prevede a sostegno delle imprese e dei lavoratori, al fine di far fronte alla emergenza pandemica in corso.
Nella sostanza, l’art. 19 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, ha previsto per i datori di lavoro operanti su tutto il territorio nazionale che hanno dovuto ridurre o sospendere la loro attività di lavoro per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria (anche CIGO).
Tra le imprese che possono accedere a tale misura di sostegno (in merito cfr. anche Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 e messaggio INPS n. 1287 del 20 marzo 2020) vi sono quelle individuate dall’art. 10 D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 148 (e tra di esse, in generale, in via esemplificativa, le imprese industriali, manifatturiere, dei trasporti, cooperative agricole, imprese legate al settore edilizio ed imprese artigiane, ecc.).
Peraltro, la circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ha notevolmente semplificato l’accesso alla CIGO (mettendo ordine nell’ambito della confusa indicazione contenuta nell’art. 19 D.L. 17 marzo 2020 n. 18) ed ha previsto che la istanza possa essere accolta, tra l’altro:
a) in assenza di un accordo sindacale (che non rappresenta – in questo caso – requisito ai fini della richiesta). Anche se permane la necessità di effettuare l’informativa alle parti sindacali individuate secondo i criteri di legge;
b) anche in presenza di ferie pregresse da parte dei lavoratori interessati (ciò in linea con la natura emergenziale della disciplina che sarebbe stata incompatibile con una diversa disciplina);
c) non vi è l’obbligo del pagamento del contributo addizionale.
Inoltre, operativamente, ai fini della richiesta della CIGO, è necessario procedere:
- con la informativa alle parti sindacali (a cui segue la eventuale consultazione e l’eventuale accordo che deve, comunque, intervenire nel termine di 3 giorni dalla informativa);
- con la comunicazione all’INPS unitamente alla documentazione necessaria.
L’art. 19 del D.L. 17 marzo 2020, n. 47 (e la circolare INPS) hanno introdotto la possibilità che vi sia l’anticipazione da parte dell’INPS (nella disciplina ordinaria della CIGO è prevista sempre l’anticipazione a carico del datore di lavoro con successivo conguaglio).
Peraltro, il decreto “Cura Italia” ha, anche sospeso, i licenziamenti (per ragioni economiche e collettivi) per n. 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (oggi 17 marzo 2020). Pertanto, la Cassa costituisce l’unico strumento di sostegno per i datori di lavoro che consente un sostanziale risparmio del costo del lavoro.
Il nostro studio è disponibile a fornire una prima consulenza gratuita (su tutto il territorio nazionale con collegamento via skype) e a fornire tutto il necessario supporto al fine della predisposizione e della finalizzazione di tutto quanto necessario per la pratica della cassa integrazione ordinaria.
In allegato la Circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020.