Il presente costituisce il primo di una serie di articoli che verranno pubblicati sulle previsioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”) sulle misure a favore dei lavoratori dipendenti.
Nel presente articolo ci occuperemo del “Bonus” (detto anche “premio”) di 100 Euro che è stato previsto in riferimento a tutti i dipendenti che hanno continuato a svolgere la loro attività presso la sede di lavoro.
Ed invero, l’art. 63 del citato Decreto Legge espressamente prevede che “ai titolari di redditi di lavoro dipendente… che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore ai 40.000,00 spetta un premio, nel mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese”.
Pertanto, il “premio” di Euro 100,00 deve essere erogato per tutti i dipendenti, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente, di importo non superiore ai 40.000 euro, che hanno svolto attività in sede nel corso del mese di marzo 2020.
Inoltre, la stessa norma prosegue precisando che “i sostituti di imposta”, tra cui appunto il datore di lavoro, “riconoscono, in via automatica, l’incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno” e poi potranno compensare tali somme (ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 241/1997).
Pertanto, il pagamento degli importi deve avvenire in via “automatica” (per cui, sembrerebbe che rappresenti un obbligo) a partire dal mese di aprile 2020 (e non necessariamente nel mese di aprile 2020) e nel termine massimo in cui verranno effettuati i conguagli di fine anno. Il pagamento potrà avvenire anche nei mesi successivi ad aprile 2020 purchè sia effettuato prima.
Peraltro, la disposizione si applica, senza limitazione, in favore di tutti i dipendenti, a prescindere dalla dimensione dell’azienda.
Orbene, tale norma, ha lasciato alcuni punti oscuri, sia in riferimento alla retribuzione da prendere in considerazione (e sulle modalità di calcolo della stessa) e sia in riferimento ai dipendenti che, pur essendo formalmente in servizio, non svolgono attività in sede (ad es. dipendenti in smart working) oppure usufruiscono di ferie e permessi (anche quelli straordinari previsti dalla stessa normativa del D.L. Cura Italia).
A tal proposito, è intervenuta la circolare n. 8 dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile 2020 (in allegato) ha chiarito che la finalità del premio è quella di “dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto”, e, pertanto, sulla base di tale filo conduttore, l’Agenzia delle Entrate con la predetta circolare ha dato risposta ad una serie di quesiti, nel modo che segue:
- Nel caso di svolgimento parziale dell’attività di lavoro in sede, secondo l’Agenzia delle Entrate (punto 4.2 a pag. 63) rileva il rapporto tra le ore effettivamente lavorate e quelle lavorabili secondo la disposizione contrattuale (nella sostanza se un lavoratore deve svolgere n. 166 ore contrattuali su base mensile e ha lavorato in sede n. 50 ore gli spetterà il bonus corrispondente, in proporzione, a tali ore). Tale criterio si applicherà anche in riferimento ai lavoratori che hanno svolto attività in smart working (per i quali verranno conteggiate solo le ore in sede e non quelle in smart working), licenziati o cessati nel corso del mese;
- In riferimento ai lavoratori che hanno diritto (punto 4.3 a pag. 64) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come usufruiscono del premio anche coloro che “hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni o presso sedi secondarie dell’impresa” mentre sono esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile “Smart Working” (in merito vi è una espressa indicazione nel punto 4.5. a pag. 66);
- In riferimento ai lavoratori part-time, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che “si è dell’avviso che indipendentemente dalla tipologia di contratto, full-time o part-time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede” e, pertanto, sembrerebbe, che non sia prevista alcuna riduzione (sulla base dell’orario) per i lavoratori part-time (punto 4.4. a pag. 65);
Sempre secondo la Agenzia delle Entrate, ai fini del calcolo dei giorni di servizio, “non devono considerarsi nel rapporto – né al numeratore e né al denominatore – le giornate di ferie o di malattia” ma le sole giornate “di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni” e, pertanto, ciò farebbe presumere che coloro che sono stati collocati in ferie oppure usufruiscono di malattia (nulla si dice sui permessi straordinari) non debbano essere penalizzati nella corresponsione dell’importo venendo parificati a coloro che hanno svolto attività di lavoro in sede. Peraltro, tale interpretazione è singolare in quanto, di fatto, i lavoratori in ferie o in malattia e che, pertanto, non hanno svolto alcuna attività di lavoro, vengono premiati mentre coloro che hanno svolto la loro attività in smart working (magari perché costretti dalla stessa chiusura della loro attività produttiva) sono stati penalizzati;
Quale è il reddito da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei 40.000 Euro: a tal proposito la Agenzia precisa che “ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall’art. 63 del Decreto, debba considerarsi esclusivamente il reddito da lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF (pertanto le trasferte sono escluse dalla base di computo) e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva”. Pertanto, dal reddito sono esclusi eventuali TFR o premi detassati e, comunque, altre somme non soggette a tassazione progressiva IRPEF (come detto anche le trasferte al di sotto del limite di legge);
- In merito ai tempi di erogazione del bonus di 100 euro (e soprattutto se lo stesso deve essere necessariamente erogato con la retribuzione di aprile) la Agenzia delle Entrate ha precisato (punto 4.7. a pag. 67) che tale premio non deve essere necessariamente erogato nel corso del mese di aprile ma può essere erogato fino alla data in cui verrà effettuato il conguaglio;
- In caso di dipendenti assunti nel corso dell’anno, “il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente”. La dichiarazione resa ai sensi della citata normativa, prevede una responsabilità penale, in caso di falsa attestazione e, pertanto, il lavoratore è direttamente responsabile di quanto dichiarato;
- Il recupero del premio erogato da parte del datore di lavoro avviene con compensazione (punto 4.9 a pag. 68).
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