Nella giornata di ieri è stato pubblicato il D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (preannunciato dal Governo qualche giorno fa) che contiene una serie di misure che, dovrebbero, nelle intenzioni del Governo, garantire sostegno alle imprese.
Tra le varie misure che sono state adottate da tale decreto, vi è quella inerente, la sospensione (o meglio il differimento) di alcuni versamenti fiscali e dei versamenti dei contributi e dei premi assicurativi per i mesi di aprile e maggio 2020.
Tale differimento, applicabile a tutti i soggetti (non solo alle società ma anche agli esercenti arti e professioni), è disciplinata dall’art. 18 del citato D.L. 8 aprile 2020 n. 23, ed è sottoposto ad una serie di differenziazioni e di condizioni che verranno sinteticamente riportate nel prosieguo (in attesa di maggiori chiarimenti da parte della Agenzia delle Entrate e degli altri enti competenti).
Orbene, in via generale, si mette in evidenza come il differimento dei termini riguardi:
- I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- I versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e le trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che le aziende operano quali sostituti di imposta (art. 18, comma 1, lett. a). Nella sostanza sono sospese le ritenute, comprensive anche delle addizionali, sui redditi di lavoro dipendente (art. 23 DPR 29 settembre 1973 n. 600) e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 24 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600), quali ad es. gli utili di esercizio, ecc.;
- Il versamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA).
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, entro, e non oltre, il 30 giugno 2020 (in unica soluzione o in n. 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020), per tale motivo, a mio avviso, è più corretto parlare di differimento e non, come fa la norma, di sospensione.
Senonchè, l’accesso a tali benefici non è “automatico” (né scontato) ma è consentito solo in presenza delle seguenti condizioni:
a) Per le Società, oppure esercenti arti e professioni, con ricavi non superiori a 50 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (che potrebbe essere a seconda del soggetto al 31 dicembre 2019 oppure al 30 giugno 2019): la sospensione, in questo caso, può essere richiesta solo nel caso in cui tali Società abbiano avuto una riduzione di fatturato del 30% nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile del periodo di imposta precedente;
b) Per le Società, oppure esercenti arti e professioni, con ricavi superiori ai 50 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto: la sospensione, in questo caso, può essere richiesta solo nel caso in cui tali Società abbiano avuto una riduzione di fatturato del 50% nei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile del precedente periodo di imposta.
Peraltro, la disposizione è applicabile anche alle aziende che hanno iniziato la loro attività successivamente al 31 marzo 2019.
Inoltre, le condizioni sopra citate si dovrebbero applicare anche alle aziende con meno di 2 milioni di eruro di ricavi che, pertanto, a differenza di quanto accaduto per il mese di marzo, per i mesi di aprile e maggio, vedrebbero suborinato il diritto alla sospensione alle suddette condizioni. Ciò si desume (in attesa di maggiori chiarimenti), dal fatto che l’art. 18 citato non estende anche al mese di aprile e maggio 2020, le previsioni contenute nell’art. 62 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (che, appunto, tra l’altro, al comma 2, prevedeva la sospensione dei versamenti in scadenza fino dal 8 al 31 marzo 2020).
I professionisti, non prevedendo la norma alcuna distinzione, sembrerebbe siano soggetti alle medesime condizioni applicabili per le aziende e che sono state sopra indicate.
La normativa prevede alcune eccezioni, tra le quali:
a) “Per gli enti non commerciali, compresi gl enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa”: in riferimento a tali soggetti la sospensione è possibile per quanto riguarda le ritenute e versamenti dei contributi e dei premi assicurativi, senza il rispetto dei requisiti di riduzione di fatturato (e di altri requisiti);
b) Le aziende e i professionisti che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza per i quali il differimento degli adempimenti descritti si applica, a presicndere dai ricavi, in presenza di una flessione del 33 per cento del fatturato dei mesi di marzo ed aprile 2020 rispetto a quello dei mesi di marzo ed aprile del periodo di imposta precedente (nella sostanza vengono agevolate le aziende con più di 50 milioni di fatturato che potranno accedere al beneficio in presenza di un calo di fatturato pari al 33% e non più al 50% come previsto per la restante parte di Italia dalla regola generale).
Peraltro, la norma prevede espressamente che è fatta salva l’applicazione:
a) Per il mese di aprile 2020, dell’art. 8, comma 1, D.L. 2 marzo 2020 n. 9 (che nella sostanza ha sospeso i termini, per i versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi “per le imprese-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator”);
b) Sempre per il mese di aprile 2020, delle disposizioni di cui all’art. 61, commi 1 e 2, D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (che estende il novero dei soggetti a cui è estesa la sospensione delle ritenute e del versamento dei contributi).
La norma, per i soggetti rientranti nelle predette categorie, facendo salve le predette disposizioni, conferma la sospensione dei versamenti per i mesi di marzo ed aprile 2020 (indipendentemente da qualsiasi condizione) ma non proroga i relativi adempimenti al 30 giugno 2020 (restando ferme le scadenze del 31 maggio 2020 previste dalle citate normative per il versamento degli importi “sospesi”).
Inoltre, è stata fatta salva, per i mesi di aprile e maggio, l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 61, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (che disciplina, fino alla data del 30 giugno 2020, la sospensione dei versamenti in scadenza fino al 31 maggio 2020 per le federazione sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, ecc.).
Infine, l’art. 18, comma 9, disciplina un meccanismo di controllo in merito alla corretta applicazione della sospensione e nella sostanza l’INPS e l’INAIL comunicano all’Agenzia delle Entrate i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei contributi previdenziali ed assistenziali e l’Agenzia effettuerà le verifiche in merito alla sussistenza, o meno, per tali soggetti dei requisiti di fatturato per ottenere la relativa sospensione (ovviamente per le aziende e i soggetti che sono soggetti a tali verifiche).
La presente costituisce ovviamente una prima disamina della disciplina normativa in attesa della circolare della Agenzia delle Entrate, dell’INPS (forse) e di altri enti cimpetenti in riferimento alla applicazione di tali disposizioni (e sulle quali vi terremo aggiornati).
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