In riferimento alla Cassa integrazione, in data 8 aprile 2020, sono intervenuti due importanti novità che, da un lato, chiariscono l’applicazione della Cassa (sia ordinaria che in deroga) e dall’altro ampliano i requisiti e le risorse al fine di poter accedere al relativo trattamento.
Nella specie, sinteticamente, gli interventi ed i chiarimenti possono essere così riassunti:
a) L’art. 41 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 espressamente prevede che:
- la Cassa (sia ordinaria che in deroga) viene estesa anche ai dipendenti assunti dalla data del 24 febbraio 2020 alla data del 17 marzo 2020 (secondo la versione originaria degli artt. 19 e 22 la cassa si sarebbe applicata solo ai dipendenti assunti fino alla data del 23 febbraio 2020);
- gli oneri per la cassa sono stati valutati in 16 milioni di euro (aumentando la dotazione iniziale).
Di qui, sicuramente, è stata ampliata la copertura e la portata applicativa della normativa precedente.
Tuttavia, il Governo ha mancato di inserire quell’intervento di semplificazione degli adempimenti (e dei meccanismi) per accedere alla cassa che erano stati auspicati da più parti (come ad es. la eliminazione delle procedure sindacali). Peraltro, non si comprende per quale motivo non siano stati inclusi nel meccanismo della cassa anche i dipendenti assunti successivamente (ipotesi improbabile in questo momento ma, comunque, possibile).
b) La circolare n. 8 del 8 aprile 2020 con la quale il Ministero del Lavoro ha inteso dare “le prime indicazioni interpretative in materia di concessione di trattamenti ordinari di integrazione salariali e di cassa integrazione in deroga per quei datori di lavoro che abbiano subito effetti dalle misure di contenimento e di sospensione delle attività”.
In riferimento ai chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro, è stato precisato:
- il meccanismo della cassa integrazione ordinaria è differente a seconda delle zone di appartenenza.
Nella specie, per i territori inclusi nella zona rossa di cui all’allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 (la prima zona rossa) continua ad applicarsi la disciplina della cassa integrazione ordinaria di cui all’art. 13 del D.L. 9/2020 e che prevede, tra l’altro, una durata di n. 13 settimane e delle forme estremamente semplificate (i datori di lavoro sono dispensati da qualsiasi formalità quale ad es. l’obbligo di informazione e consultazione sindacale, ecc.).
Per tutta la restante parte del territorio nazionale, si applica la disciplina di cui all’art. 18 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e, pertanto, la cassa avrà una durata di n. 9 settimane (complessive) e la procedura, pur essendo stata semplificata, escludendo l’applicazione dell’art. 14 D.Lgs. 148/2015, “restano”, comunque, “ferme l’informativa, la consultazione sindacale e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica” (cfr. Circ. Min. Lav. cit. punto 2 penultimo capoverso).
In riferimento alla procedura sindacale, per coloro che usufruiscono della cassa ai sensi dell’art. 19 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il Ministero del Lavoro, sembra, di fatto, chiarire che comunque tali aspetti sono importanti e, comunque, rientrano nella procedura ordinaria.
Ad ogni modo, in riferimento alle procedure sindacali è bene ricordare come la circolare INPS del 28 marzo 2020 n. 47 abbia chiarito come “all’atto di presentazione della domanda non deve essere data comunicazione all’INPS dell’esecuzione” di tali adempimenti.
Pertanto, l’effettuazione della procedura sindacale non è requisito essenziale al fine di ottenere la ammissione alla cassa (essendo l’INPS l’ente che eroga il trattamento) e potrebbe avere quale, unica, finalità quella di prevenire eventuali contestazioni dei lavoratori interessati (ad es. sulla applicazione dei criteri di scelta, in caso di sospensione, parziale dei dipendenti o di sospensione di alcuni dipendenti solo per una parte dell’orario di lavoro).
- il meccanismo della cassa integrazione ordinaria è differente a seconda delle zone di appartenenza.
- Il Ministero ha confermato, che, ai sensi dell’art. 20 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, accedono alla Cassa ordinaria anche le aziende che hanno già richiesto un trattamento di cassa integrazione straordinaria e tale trattamento è, ad oggi, autorizzato ed è in corso (di fatto la cassa integrazione straordinaria viene sospesa per la durata della cassa ordinaria, qualora venga richiesta, e riprenderà successivamente senza pregiudizio sui periodi complessivi approvati).
- In riferimento alla Cassa Integrazione in deroga il Ministero:
- ha confermato che trovano accesso a tale trattamento, tutti coloro che non sono destinatari di altri strumenti di integrazione salariale o di sostegno al reddito dei dipendenti (anche con un solo dipendente). Peraltro, il Ministero ha chiarito, definitivamente, come alla Cassa in deroga possano accedere anche quelle Società, che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Straordinaria ma che non possono accedere alla CIGO “Covid-19” e “COVID 19 Nazionale”, come ad es. le aziende della distribuzione, del commercio e dei servizi che occupano più di 50 dipendenti;
- ha confermato come ai fini della richiesta del trattamento è necessario l’accordo sindacale (sottoscritto su base regionale o, per le aziende plurilocalizzate, su base nazionale);
- ha confermato che la domanda va presentata alle singole Regioni che provvederanno ad inviarle all’INPS (in caso di aziende presenti in più regioni le richieste andranno presentate per ciascuna regione nella quale si trova la unità produttiva interessata dalla cassa).
L’unica eccezione è per le aziende che hanno sedi o filiali in 5 o più regioni per le quali è possibile chiedere l’autorizzazione direttamente al Ministero del Lavoro.
Anche in riferimento alla CIG in deroga, ci si aspettava, sia da parte del Governo che da parte del Ministero, un intervento che potesse semplificare la procedura e magari evitare l’accordo sindacale (stante anche il fatto che il sostegno viene richiesto in riferimento ad un fatto oggettivo – appunto la pandemia in corso – per il quale non è necessaria alcuna verifica circa la sussistenza dei relativi presupposti).
D’altra parte, sarebbe stato opportuno evitare che aziende che hanno sede in 4 regioni debbano richiedere il trattamento a 4 soggetti diversi con procedure differenti.
Inoltre, ci si aspettava che il Ministero potesse dare un indirizzo unitario a tutte le Regioni in merito alla procedura per la richiesta di Cassa in deroga (considerando che, ad oggi, ognuna ha fatto un proprio accordo quadro con regole ed adempimenti differenti).
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Per maggiori approfondimenti sui meccanismi di cassa integrazione si rinvia agli altri articoli che abbiamo pubblicato sul tema (Cassa integrazione Ordinaria e Cassa Integrazione in Deroga).