Decreto Rilancio

Decreto rilancio ripresa attività

Dopo  una lunga attesa, il 20 maggio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il nuovo decreto (Decreto Rilancio), in cui sono presenti le misure a sostegno di famiglie, imprese e lavoratori, per poter ripartire dopo la fase di lockdown.

A tal proposito, tra le varie novità di tale decreto segnalo le seguenti:

art. 24: non è dovuto il saldo dell’IRAP in riferimento al periodo di imposta “in corso al 31 dicembre 2019” (l’acconto pagato non verrà rimborsato). Inoltre “non è dovuta” la prima rata dell’acconto per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (nella sostanza quello inerente l’anno in corso). Lo scopo sembrerebbe quello che per quest’anno non si paga l’IRAP (né il saldo dell’anno di imposta precedente e né la prima rata di acconto per l’anno di imposta in corso). La norma prevede tuttavia la limitazione del beneficio alle aziende che “determinano il valore della produzione netta… con ricavi… non superiori ai 250 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso”. La norma avrà necessità di un decreto attuativo che verrà approvato a breve;

Decreto Rilancio aiuto alle aziende

 art. 25: il contributo a fondo perduto (per coloro che hanno avuto il calo di fatturato di oltre un terzo nel corso del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019) spetta solo ad aziende che hanno avuto, nel periodo di imposta precedente, ricavi fino a 5.000.000 di Euro (in questo caso lo stato riconosce un valore pari al 10% della riduzione del fatturato a fondo perduto);

art. 40: un contributo a favore delle Società che gestiscono distributori sulle autostrade (ad esclusione delle Società petrolifere che si occupano anche della raffinazione) nella misura pari ai contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti per i lavoratori impiegati sul distributore nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Tuttavia la legge, prevede che tale beneficio si applichi alle aziende che occupano fino a 250 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di Euro ed il cui totale di bilancio non superi i 10 milioni di euro. In ogni caso dovremo attendere una circolare applicativa del Ministero dello sviluppo Economico;

 artt. 54 e segg.: le regioni possono prevedere degli aiuti in favore delle aziende (mediante proprie risorse) fino ad un massimo di Euro 800.000,00. L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di “sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme quali anticipi rimborsabili, prestiti, garanzie” ecc. Peraltro, l’art. 60 prevede la possibilità per le Regioni di prevedere degli aiuti anche sotto forma di “prestiti salariali” necessari quali sostegno per il pagamento dei dipendenti. In merito bisognerà vedere cosa stabiliranno le Regioni e se avranno fondi a disposizione (ogni Regione dovrà provvedere con i propri bilanci);

Art. 126: la proroga del versamento delle imposte non versate nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 al 16 settembre p.v. (in unica soluzione o in 4 rate di cui la prima al 16 settembre 2020 e le altre nei 3 mesi successivi). Non mi sembra ci sia una norma per il rinvio dei versamenti di giugno 2020.

Decreto rilancio aiuto ai lavoratori

In riferimento ai rapporti di lavoro, oltre al reddito di emergenza (che verrà approfondito nei prossimi giorni): 

Art. 70: la cassa è stata prolungata per ulteriori 5 settimane, nel periodo fino al 31 agosto 2020. La fruizione delle ulteriori settimane non deve essere in continuità ma può essere anche distanziato di qualche settimana (magari, come esempio, in occasione delle ferie estive). La norma prevede un ulteriore periodo di 4 settimane dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020 che deve essere oggetto di una nuova specifica richiesta. Peraltro, per la cassa in deroga è previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS (senza passare più per le Regioni ai fini del pagamento) per semplificare gli adempimenti;

Art. 130 vengono rinviati al 31 dicembre 2020 alcuni adempimenti e pagamenti di accise. La norma ha necessità di una circolare applicativa che dovrebbe uscire a giorni;

art. 72 lett. a): i congedi straordinari per i dipendenti che hanno figli di età non superiore ai 12 anni sono aumentati da 15 a 30 giorni fruibili fino al 31 luglio 2020 (le somme sono a carico dell’INPS e sono pari al 50% della retribuzione mensile lorda);

art. 72 lett. c): è stato previsto un bonus baby sitter fino ad un massimo di Euro 1.200 per i dipendenti che svolgono attività in sede oppure che svolgono attività in smart working;

art. 73i permessi di cui alla L. 104/1992 sono aumentati di ulteriori complessivi 12 giorni fruibili nei mesi di maggio e giugno 2020;

art. 80: sono stati sospesi i licenziamenti (per ragioni economiche) per altri 3 mesi fino, per complessivi n. 5 mesi (dal 17 marzo 2020 al 17 agosto 2020);

art. 81: il DURC in scadenza al 15 aprile 2020 è stato prorogato fino al 15 giugno 2020. Il DURC è importante per le gare pubbliche;

art. 84: l’indennità per i collaboratori è stata prevista anche per il mese di aprile 2020 (prima era stata concessa solo per il mese di marzo); 

Pubblicazione del decreto rilancio in gazzetta ufficiale il 20 maggio 2020

art. 90 – lavoro agile o smart working: viene stabilito il diritto in favore dei dipendenti che hanno figli con meno di 14 anni a richiedere tale modalità di svolgimento del rapporto (purchè sia compatibile “con le caratteristiche della prestazione” e purchè nello stesso nucleo familiare non vi sia l’altro coniuge che usufruisce di cassa integrazione, ferie o permessi, ecc.). Il legislatore nella sostanza più che far riferimento alla organizzazione aziendale ha fatto riferimento alla specifica prestazione di lavoro;

art. 93in riferimento ai contratti a termine viene stabilita la possibilità di procedere alla proroga oltre il termine di legge o al rinnovo fino al 30 agosto 2020 anche in assenza di una causale specifica (sulla concreta applicabilità della norma ho delle perplessità come avrò modo di approfondire nei prossimi giorni mediante separati articoli);

art. 95 – rischio di contagio sui luoghi di lavoro: viene prevista la possibilità di introdurre (mediante separato provvedimento dell’INAIL) un contributo per l’acquisto di strumenti di sanificazione o per il distanziamento sui luoghi di lavoro. La norma avrà necessità di una circolare applicativa per capirne la portata (anche economica) e la fruibilità;

art. 115 e segg.: sono stati istituiti dei fondi speciali per garantire il pagamento dei debiti della PA;

art. 119: amplia i fondi per l’efficientamento energetico ed il sisma bonus fino ad un credito di imposta del 110% – il dettaglio delle misure è nell’art. 119. Le detrazioni fiscali si possono trasformare in sconto sul corrispettivo oppure in credito di imposta cedibile (art. 121);

art. 120 – prevede un credito di imposta del 60% per i lavori effettuati negli ambienti di lavoro nel corso dell’anno 2020.

Il testo è molto ampio e complesso e saranno necessari non meno di 80/90 decreti attuativi. Nei prossimi giorni verranno effettuate degli approfondimenti sulle specifiche misure.

Il nostro studio resta a disposizione per fornire una consulenza in merito alle disposizioni del decreto.

ciao

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