Green pass bis, tutto quello che devi sapere

green pass bis

Il decreto legge “Green pass bis” rende obbligatoria la certificazione verde su tutti i posti di lavoro pubblici e privati, con vigenza dal 15 ottobre prossimo. 

Pertanto, tutti i lavoratori appartenenti sia al settore pubblico che privato, dal 15 ottobre dovranno dotarsi di green pass per accedere ai luoghi di lavoro (il Green pass, come è noto, viene, ad oggi, rilasciato a coloro che sono vaccinati ed a coloro che hanno fatto un tampone molecolare ed in questo caso avrà una durata di 48 ore, che diventeranno 72 sulla base del nuovo decreto) 

L’articolo 3 del decreto citato (che dovrebbe introdurre l’art. 9-sexties al D.L. 22 aprile 2021 conv. in L. 17 giugno 2021 n. 87) definisce il quadro relativo ai lavoratori privati. 

Tale norma, al comma 1, prevede espressamente che “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire la certificazione verde COVID-19…” (appunto il c.d. Green Pass) e tale obbligo è esteso a tutti “i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo attività di lavoro o di formazione o di volontariato” all’interno dei luoghi di lavoro “anche se sulla base di contratti esterni” o, comunque, anche se dipendenti da terzi. 

Pertanto, la norma, con effetto della data del 15 ottobre 2021, effettua una estensione generalizzata del Green Pass a tutti i dipendenti del settore privato, siano che lavorino in sede che fuori sede (presso terzi).  

I dipendenti privi del green pass “al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono sospesi dalla prestazione lavorativa, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, e, in ogni caso, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.

Pertanto, i lavoratori privi del certificato verde, conserveranno il posto di lavoro, ma non potranno più accedere all’interno dei luoghi di lavoro e verranno sospesi senza diritto alla retribuzione. 

La sospensione avrà durata massima fino alla data in cui il lavoratore esibirà un valido Green Pass e, comunque, non potrà andare oltre la data del 31 dicembre 2021 (per le aziende con meno di 15 dipendenti la norma prevede che il rientro debba avvenire alla scadenza del contratto a termine, eventualmente effettuato, per sostituire il lavoratore sospeso anche se tale contratto non può essere superiore ai 10 giorni).

La disposizione, così come contenuta nella norma, fa comprendere che in presenza di proroga dello stato di emergenza verranno prorogate anche le disposizioni sull’uso del Green Pass. 

Peraltro, la norma non fa alcun riferimento allo smart working e, pertanto, la facoltà di non sospendere il lavoratore e di farlo lavorare in smart working, rimane a favore del datore di lavoro (che potrebbe non concedere tale beneficio anche in considerazione delle mansioni, del ruolo del lavoratore oltre che della complessiva organizzazione aziendale o più semplicemente per una propria scelta e valutazione).

Inoltre, il decreto dispone una serie di obblighi di controllo e verifica a carico dei datori di lavoro (sanzionati espressamente in caso di violazione). Tratteremo tali aspetti in altri articoli, tuttavia, qui è bene anticipare che tali controlli sono essenziali, sia perché prescritti dalla normativa, e sia perché attengono alla stessa sicurezza sui luoghi di lavoro (a cui la norma fa più volte richiamo). 

ciao

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