Congedo di paternità

Congedo di paternità nuova normativa

In questo articolo, approfondiremo il tema del c.d. congedo di paternità.

Il congedo di paternità è stato introdotto dall’art. 4 c 24 lett. A) della L. 92/2012 (inizialmente per il periodo sperimentale che va dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015) e successivamente, la relativa disciplina è stata prorogata da ultimo dall’art.1, comma 354, L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall’art. 1, comma 363, lett. a), b) e c) L. 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di Bilancio 2021), fino alla data del 31 dicembre 2021 (e ne ha ampliato la durata fino a 10 giorni).

Cosa è il congedo c.d. di paternità

La normativa introduce:

– il congedo obbligatorio (c.d. di paternità), che può essere fruito unitamente alla madre;

– il congedo c.d. facoltativo che può essere fruito da padre in sostituzione della madre e, a condizione, che quest’ultima rinunci a due giorni del suo congedo di maternità.

Nella sostanza, tale norma ha lo scopo di garantire la tutela della genitorialità e degli affetti familiari, consentendo al padre di poter stare vicino al proprio bambino/bambina appena nato/a, unitamente o in alternativa alla madre.

Congedo di paternità giorni obbligatori e facoltativi

Come richiedere il congedo

Il congedo, per il 2021, può essere fruito con le seguenti
modalità:

– la richiesta e la fruizione deve avvenire entro i primi 5 mesi dalla nascita del bambino/bambina (si precisa che può essere richiesto anche con riferimento alla data presunta del parto);

– la durata è la seguente:

a) 10 giorni di congedo obbligatorio, per i padri che hanno figli nati nel corso dell’anno 2021 (nel 2020 la durata era di 7 giorni);
b) un giorno di congedo facoltativo;

– la richiesta deve essere fatta per iscritto al datore di lavoro, con un preavviso di almeno 15 giorni (il preavviso deve decorrere tra la data della richiesta e la data della fruizione);

– peraltro, in caso di congedo obbligatorio, la richiesta non deve contenere particolari formalità (ma solo la indicazione delle date di assenza e delle ragioni di tale assenza), mentre nel caso di congedo facoltativo la richiesta deve essere, anche, corredata dalla rinuncia della madre al corrispondente periodo di astensione obbligatoria;

– il lavoratore ha diritto ad una indennità che copre il 100% della retribuzione (ordinaria), per i giorni di assenza, e tale somma è a carico dell’INPS (è prevista la anticipazione a carico del datore di lavoro, quando quest’ultimo è tenuto ad anticipare la indennità di maternità o la indennità di malattia. Il datore potrà poi procedere al recupero/compensazione dall’INPS dei relativi importi).

Congedo di paternità in alternanza con la madre

Ulteriori informazioni applicative e riferimenti normativi

In riferimento a tale disciplina, è bene far presente che, ad oggi, oltre a coloro che hanno figli nati nel 2021, possono fruirne anche i padri che hanno figli nati negli ultimi due mesi del 2020, entro i primi 5 mesi di vita del bambino), per una durata, in questo caso, di 7 giorni di congedo obbligatorio e di un giorno di congedo facoltativo.

Peraltro, in merito alla disciplina della materia si rinvia, per ulteriori approfondimenti e per gli adempimenti operativi, oltre che alle norme citate, anche alla circolare INPS n. 40 del 14 marzo 2013, al messaggio INPS n. 679 del 21 febbraio 2020 e, al D.M. Ministero del Lavoro del 22 dicembre 2012

Il nostro studio resta a disposizione per qualsiasi consulenza e/o approfondimento in merito.

ciao

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *