Nella specie, ai sensi dell’art. 2, D.L. 30 novembre 2020, n. 157 che disciplina la “sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre” prevede che tale sospensione si applichi:
a. per le aziende che hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel corso del periodo di imposta precedente a quello attuale e che nel corso del mese di novembre 2020 abbiano avuto una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33% rispetto al mese di novembre 2019 (nella sostanza il requisito dei ricavi e quello della diminuzione di fatturato del 33% sono requisiti concorrenti);
b. i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso la attività d’impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019. Peraltro, come precisato dall’INPS con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, in questa ipotesi non è necessario il tetto dei ricavi e dei compensi di cui alla ipotesi descritta nel punto a) e, pertanto, è applicabile a prescindere da tale requisito;
c. i soggetti rientranti nel comma 3 del citato art. 2 D.L. 30 novembre 2020 n. 157, a prescindere dai ricavi e dai compensi e dalle perdite subite, e tali soggetti sono i seguenti:
- i soggetti che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020;
- soggetti che svolgono servizi di ristorazione nelle aree arancioni o rosse;
- soggetti che svolgono attività alberghiera, attività di agenzia viaggio o tour operator che operano nelle aree arancioni o rosse.
I versamenti sospesi dovranno essere corrisposti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, con un massimo di 4 rate, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
In merito si segnalano le circolari INPS n. 145 del 14 dicembre 2020 e n. 52 del 9 aprile 2020.