Sospensione dei versamenti contributivi per dicembre 2020

Sospensione dei versamenti contributivi per il mese di dicembre 2020

Nella specie, ai sensi dell’art. 2, D.L. 30 novembre 2020, n. 157 che disciplina la “sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre” prevede che tale sospensione si applichi:

a. per le aziende che hanno avuto ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel corso del periodo di imposta precedente a quello attuale e che nel corso del mese di novembre 2020 abbiano avuto una diminuzione di fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33% rispetto al mese di novembre 2019 (nella sostanza il requisito dei ricavi e quello della diminuzione di fatturato del 33% sono requisiti concorrenti);

Sospensione versamenti dei contributi per dicembre 2020

b. i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso la attività d’impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019. Peraltro, come precisato dall’INPS con la circolare n. 145 del 14 dicembre 2020, in questa ipotesi non è necessario il tetto dei ricavi e dei compensi di cui alla ipotesi descritta nel punto a) e, pertanto, è applicabile a prescindere da tale requisito;

c. i soggetti rientranti nel comma 3 del citato art. 2 D.L. 30 novembre 2020 n. 157, a prescindere dai ricavi e dai compensi e dalle perdite subite, e tali soggetti sono i seguenti:

  • i soggetti che esercitano attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020;
  • soggetti che svolgono servizi di ristorazione nelle aree arancioni o rosse;
  • soggetti che svolgono attività alberghiera, attività di agenzia viaggio o tour operator che operano nelle aree arancioni o rosse.

Versamenti tributari e contributivi

I versamenti sospesi dovranno essere corrisposti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, con un massimo di 4 rate, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

In merito si segnalano le circolari INPS n. 145 del 14 dicembre 2020 e n. 52 del 9 aprile 2020.

ciao

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