Accesso al trattamento NASPI

Messaggio INPS modalità di accesso al trattamento NASPI

L’INPS con il messaggio n. 4464/2020 ha chiarito definitivamente le modalità con le quali i lavoratori aderenti agli accordi collettivi aziendali di cui all’art. 14, comma 3, del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 convertito in L. 13 ottobre 2020 n. 126 possono accedere al trattamento di NASPI.

Ed invero, l’art. 14 del D.L. 104/2020 (successivamente convertito in legge) ha previsto la proroga del blocco dei licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo (nella sostanza per esigenze tecniche organizzative e produttive) per una durata massima strettamente legata ai trattamenti di cassa ancora da fruire (che non avrebbero potuto superare la data del 31 dicembre 2020). 

Tale normativa prevede delle eccezioni (ad es. cessazione definitiva della attività, fallimento senza esercizio provvisorio, ecc.), tra le quali, si annovera anche la facoltà per le aziende di stipulare, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, degli accordi collettivi aziendali che prevedano degli incentivi all’esodo (a cui i lavoratori potranno accedere liberamente).

Messaggio INPS modalità di accesso alla NASPI

E, la stessa normativa, proprio al fine di garantire maggiori tutele ai lavoratori (che rinunciano al posto di lavoro in un momento di manifesta difficoltà economica) ma anche al fine di rendere più appetibile lo stesso accordo (e garantire che possa essere effettivamente uno strumento utilizzabile dalle aziende per non attendere la fine del blocco dei licenziamento) ha previsto la estensione della disciplina della NASPI anche a tale ipotesi di quella che di fatto si configura come una risoluzione consensuale del rapporto.

Orbene, l’INPS con il suddetto messaggio ha chiarito definitivamente, che:

    1. l’art. 14, comma 3, D.L. 104/2020 si applica a tutte le aziende che abbiamo stipulato un accordo collettivo a prescindere se abbiamo, o meno, usufruito di tutti i periodi di cassa;
    2. il termine massimo per accedere ai trattamenti di NASPI in virtù delle previsioni della citata normativa, è la cessazione del blocco dei licenziamenti (che ad oggi è fino alla data del 31 gennaio 2020 e che sarà probabilmente prorogato, con la legge di bilancio, fino alla data del 31 marzo 2020). Pertanto, gli accordi collettivi e la risoluzione del rapporto (con appositi accordi da sottoscrivere – si consiglia – in sede protetta), dovranno essere stipulati prima che cessi tale blocco dei licenziamenti (stante la complessità di tali accordi si consiglia di iniziare le trattative con ampio anticipo);
    3. i lavoratori per ottenere la prestazione NASPI dovranno presentare una copia dell’accordo e una comunicazione di adesione allo stesso.

Studio Legale Greco consulenza e assistenza sulla stipula degli accordi NASPI

Il nostro studio, che si sta occupando di seguire la stipula di alcuni dei citati accordi per aziende che operano su tutto il territorio nazionale, si rende disponibile a fornire qualsivoglia consulenza ed assistenza, sia in riferimento alla trattativa per stipula degli accordi e sia in riferimento al contenuto dello stesso (che è importante per la tutela degli interessi aziendali) oltre che le migliori modalità per determinare le adesioni e la successiva cessazione dei rapporti di lavoro (mediante appositi ed articolati verbali di conciliazioni che possano garantire una effettiva e concreta tutela a 360°).

ciao

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